77 RELAZIONE SULLA GESTIONE Corte di Cassazione - ATI CMC c/BBT SE/ATI ASTALDI - R.G. 1683/2017 In data 04 maggio 2018 è stato notificato a BBT SE da parte della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la stessa BBT SE e nei confronti della Astaldi S.p.A., in proprio e quale mandataria delle Imprese Ghella S.p.A., Oberosler Cav. Pietro s.r.l. e le imprese “cooptate” Cogeis S.p.A. e P.A.C. S.p.A., per la cassazione della decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, 18 gennaio 2018, n. 282. BBT SE ha conferito mandato per la difesa all’Avv. Paolo Carbone di Roma il quale ha notificato un controricorso con il quale, viene chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso proposto dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna, Società Cooperativa e quindi di respingerlo, con condanna delle spese ed onorari di giudizio. In data 18 dicembre 2018 si è tenuta l’udienza di discussione in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione. TAR e Consiglio di Stato - Sossai ed altri c/ BBT SE Con ricorso per accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al TRGA di Bolzano, iscritto sub n. RG 116/2018, il Sig. Sossai ed altri hanno proposto una contestuale istanza di rilascio di misura cautelare ex art 55 c.p.a. e di misura cautelare anticipata ex art 56 c.p.a., consistente nell’assunzione urgente di una CTU volta a verificare lo stato dei luoghi e la quantità e/o qualità del terreno attivo di proprietà Sossai, in particolare, di quello prelevato dall’area “K” e trasportato sul versante opposto del cantiere. Secondo l’appellante-ricorrente l’humus vegetale di tutta l’area “K”, la cui quantità complessiva è del tutto sconosciuta, scaricato presso i cumuli di materiale ‘smarino’ posti a nord del cantiere, rischierebbe infatti di essere sepolto a breve da enormi quantitativi di ulteriore materiale di scavo del tunnel che termineranno solo nel 2024, e così di non essere poi più verificabile nella sua quantità totale e/o qualità. Ed anche l’humus ancora depositato presso le aree “H” e “H1”, mai rilevato nella sua quantità, potrebbe subire a breve sorte identica. A dire dell’odierno appellante lo stesso sarebbe poi stato costretto a domandare detto A.T.P. anche perché BBT SE si sarebbe rifiutata di consegnargli, rigettando apposite istanze di accesso ex L. n. 241/1990, la documentazione relativa ad un sopralluogo effettuato in cantiere il 22 giugno 2018 dai propri tecnici per verificare tali attività in corso (scattando anche fotografie), e di consegnargli altresì un rilievo sulla quantità e qualità del materiale vegetale attivo depositato presso il cantiere (aree K, H e H1) aggiornato al mese di giugno 2018. Tramite lo stesso ricorso il Sig Sossai ha inoltre proposto una separata istanza ex art. 116, co 2, c.p.a., volta all’acquisizione della documentazione citata al punto precedente, essendogli stato negato l’accesso in sede amministrativa. Con decreto 76/2018 dd. 30 luglio 2018, la Presidente del TRGA di Bolzano ha ritenuto di qualificare la richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a. come una semplice istanza volta ad ottenere la fissazione di una Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso (fissata all’11 settembre 2018 dove il ricorso è stato discusso). Con successiva ordinanza n. 276/2018, pur confermando la propria giurisdizione e la proponibilità dell’istanza di A.T.P., il TRGA di Bolzano ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Sig. Sossai ed altri hanno quindi impugnato l’ordinanza n. 276/2018 del TRGA di Bolzano innanzi al Consiglio di Stato per ottenerne l’annullamento e/o la riforma.
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