BBT Bilancio 2019
Successivamente, è stata concessa una proroga per il deposito della CTU sino al 10 dicembre 2018. L’udienza per l’esame della CTU è stata quindi fissata al 16 aprile 2019. In esito all’esame della CTU, la causa è stata quindi rinviata al 17 settembre 2019 per la precisa- zione delle conclusioni. All’udienza del 17 settembre 2019, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive, il Giudicante ha quindi trattenuto la causa in decisione. 3. Con riguardo alle altre domande di parte attrice, la trattazione della causa è proseguita innanzi al Tribunale Civile di Trento – Sezione specializzata in materia di impresa, con il deposito, in data 12 ottobre 2017, della consulenza tecnica da parte del CTU incaricato dell’espletamento delle operazioni peritali. Nell’udienza del 20 ottobre 2017 si è quindi proceduto all’esame delle risul- tanze della Consulenza tecnica, in esito al quale il Giudice ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 6 giugno 2018, nel corso poi della quale, sentite le parti, il Giudicante ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive. Con sentenza n. 1152/2018 pubblicata il 24 dicembre 2018, il Tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, ha così provveduto: 1) condanna il Consorzio ATB Tunnel del Brennero in liquidazione, in persona del liquidatore, al pagamento in favore della società Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel SE, in persona del legale rappresentante, dell’importo di euro 11.684, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo; 2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna soc. Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel SE, in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore del Consorzio ATB Tunnel del Brennero in liquidazione, in persona del liquidatore, dell’ulteriore terzo delle spese di lite, liquidate, nella misura da rimborsare, in euro € 1.900 per la fase di studio, € 1.255 per la fase introduttiva, € 5.586 per la fase istruttoria, € 3.307 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all’I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti. In data 24 giugno 2019 BBT SE ha impugnato presso la Corte d’Appello di Trento la suindicata sentenza n. 1152/2018 (R.G. 181/2019), chiedendo il riconoscimento del diritto della società ad ottenere la restituzione integrale di circa 123 mila Euro pagati al Consorzio ATB per l’esecuzione di una bonifica bellica che il Consorzio ha asserito esser stata certificata dalla competente autorità militare (Bcm) la quale, invece, in sede di verifica, ha dichiarato falsa la certificazione, obbli- gando BBT SE a ripetere le operazioni di bonifica dato che le prime, asseritamente eseguite dal subappaltatore di ATB, non avevano alcuna valenza, esigendo tassativamente la normativa che labonifica ordigni bellici si svolga sotto controllo militare. All’udienza di prima comparizione del 26 novembre 2019 le parti hanno insistito per l’accogli- mento delle conclusioni così come precisate nei rispettivi atti difensivi. Il Giudicante ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4 febbraio 2020. 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 78
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