BBT Bilanco 2019

1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE Verwaltungsgerichtshof (Corte Amministrativa Superiore) di Vienna – BBT SE / ATI Mozart H51/ ATI Pfons-Brennero / ATI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA Con ricorso per revisione depositato in data 28 dicembre 2017 (art. 133, co. 1, cifra 1 e co. 4 B-VG, legge costituzionale federale austriaca) l’ATI Mozart H51 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con cui sono stati respinti i ricorsi del 21 agosto 2017 presentati dalle ATI Mozart H51 (ASTALDI S.p.A., GHELLA Spa, P.A.C. S.p.A., OBEROSLER Cav. Pietro Srl) e AP218 Pfons- Brennero (STRABAG AG, SALINI IMPREGILO S.p.A.) contro l’aggiudicazione provvisoria dell’ap- palto AP218 e la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado. È stata richiesta, inoltre, la condanna al risarcimento delle spese processuali e forfetarie sostenute e la convocazione di un’udienza orale. Con delibera del 24 gennaio 2018, la Corte Amministrativa Superiore di Vienna ha rigettato la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di 1 grado che aveva respinto il ricorso. Con la sentenza del 30 gennaio 2019 il Tribunale Amministrativo di Vienna ha respinto l’istanza di revisione presentata dall’ATI Mozart H51. Istanze di accertamento Tribunale Amministrativo Federale (di prima istanza) RTI „STRABAG AG, SALINI IMPREGILO S.p.A e RTI “IMPLENIA-PIZZAROTTI-METROSTAV-BEMO“ In data 06 aprile 2018 il RTI composto da STRABAG AG e SALINI IMPREGILO S.p.A. ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Federale (BVwG) di Vienna una istanza di accertamento, chiedendo allo stesso di accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA e, per l’effetto, di dichiarare la nullità del contratto di appalto sottoscritto tra quest’ultimo RTI e BBT SE con condanna di BBT SE al rimborso delle spese sostenute. In data 26 aprile 2018 il RTI “IMPLENIA-PIZZAROTTI-METROSTAV-BEMO“ ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Federale (BVwG) di Vienna una seconda istanza di accertamento, chiedendo allo stesso di accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA e, per l’effetto, di condannare BBT SE al risarcimento dei danni subiti. In data 30 maggio 2018 si è tenuta l’udienza di discussione dei predetti ricorsi in esito alla quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione. Il 10 luglio 2018 il Tribunale Amministrativo Federale (di prima istanza) ha confermato la validità del contratto del RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA. Nel contempo, tuttavia, la Corte ha stabilito che l’aggiudicazione non fosse lecita. Alla luce della pronuncia del Tribunale Ammini- strativo di primo grado che ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione, le ricorrenti (RTI AP218 Pfons- Brenner e RTI Implenia-Pizzarotti-Metrostav-BeMo) ora avrebbero solo la possibilità di presentare al tribunale civile competente, entro il termine di prescrizione di 3 anni, un’istanza di risarci- mento danni a carico di BBT SE. Questo risarcimento danni potrebbe includere l’eventuale lucro cessante. Per far valere tali richieste di risarcimento danni, gli anzidetti RTI non solo dovrebbero dimostrare il relativo danno subito in esito alla procedura, bensì anche che nella procedura di gara avrebbero potuto risultare migliori offerenti e che le proprie offerte non sarebbero state escluse. Al fine di respingere eventuali richieste di risarcimento danni, BBT SE ha presentato una revisione straordinaria al Tribunale Amministrativo in data 20 agosto 2018. La Corte Amministrativa superiore ha respinto la revisione con la pronuncia del 26 giugno 2019, RA2018/04/0161-10 e RA2018/04/0177-9, giudicandola infondata in quanto non si pone l’ammissi- bilità della sostituzione di un componente del raggruppamento risultato aggiudicatario in quanto l’aggiudicazione è avvenuta ad una composizione del raggruppamento invariata ed inoltre l’infor- mazione che il raggruppamento sia in grado di eseguire la prestazione senza un componente non è stata sufficiente in quanto occorreva dimostrare l’affidabilità di tale componente. Procedimento civile (66 Cg 24/18h – Tribunale di Innsbruck) In data 25 aprile 2018 un residente dell’area di progetto Tulfes-Pfons ha presentato al Tribunale di Innsbruck un’istanza di risarcimento danni nei confronti di BBT SE per un importo di 55.000 euro. I danni all’edificio contestati sarebbero stati causati dalle vibrazioni dovute alla costruzione della galleria sottostante. Dopo la prima udienza, il Tribunale ha incaricato un perito di svolgere le relative verifiche. Questo procedimento è ancora pendente. Procedimento civile (30 C 151/19s – Landesgericht Innsbruck) In data 3 aprile 2019, un abitante dell’area di progetto Tulfes-Pfons ha presentato un’istanza nei confronti di BBT SE dinanzi al Tribunale distrettuale di Innsbruck per un importo di Euro 3.717,60. I danni all’edi- ficio contestati sarebbero causati da vibrazioni legate alla realizzazione della vicina galleria. La prima udienza ha avuto luogo in data 18 giugno 2019. Il procedimento è ancora pendente. Tribunale Amministrativo procedura di ricorso GZ W113 2224186-1/3Z È stato presentato ricorso dal sig. Thomas Wegscheider contro il decreto del Ministro Federale per i Trasporti, l’Innovazione e la Tecnologia del 28.05.2019, GZ BMVIT-220.151/0020-IV/IVVS4/2019 relativo alla modifica dell’autorizzazione alla costruzione ai sensi del diritto ferroviario austriaco nel tratto Ahrental – Brennero Parte A (galleria/cunicolo, ingresso alla galleria di accesso Ahrental, sottostazione elettrica di Ahrental). L’effetto sospensivo del ricorso è stato escluso con decreto del Ministero austriaco dei Trasporti del 06.08.2019, GZ BMVIT-220.151/0020-IV/IVVS4/2019. Questo procedimento è ancora pendente. Decreto legislativo 231/2001 e modello di organizzazione e gestione La società BBT SE rientra fra i soggetti interessati dalla normativa di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n.231 in materia di ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300”, che in recepimento della Direttiva Comunitaria, ha disposto, anche per l’Italia, in materia di responsabilità penale autonoma delle persone giuridiche e delle organizza- zioni collettive richiamate. In osservanza della normativa in materia, la Società ha provveduto all’analisi dei rischi, all’appro- vazione del Modello di organizzazione e gestione e del Codice di comportamento. La Società si è dotata di un Modello Organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 da parte degli amministratori, dei soggetti che ricoprono ruoli apicali, dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero dei collaboratori della Società. 82 83

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