Der Brenner Basistunnel

quanto dovuti In data 24 giugno 2019 BBT SE ha impugnato presso la Corte d’Appello di Trento la suindicata sentenza n 1152/2018 (R G 181/2019), chiedendo il riconoscimento del diritto della società ad ottenere la restituzione integrale di circa euro 123 000 pagati al Consorzio ATB per l’esecuzione di una bonifica bellica che il Consorzio ha asserito esser stata certificata dalla competente autorità militare (Bcm) la quale, invece, in sede di verifica, ha dichiarato falsa la certificazione, obbli- gando BBT SE a ripetere le operazioni di bonifica dato che le prime, asseritamente eseguite dal subappaltatore di ATB, non avevano alcuna valenza, esigendo tassativamente la normativa che la bonifica ordigni bellici si svolga sotto controllo militare All’udienza di prima comparizione del 26 novembre 2019 le parti hanno insistito per l’accogli- mento delle conclusioni così come precisate nei rispettivi atti difensivi Il Giudicante ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4 febbraio 2020 All’udienza del 4 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e di quelle di replica Con sentenza n 170/2020, pubblicata in data 27 luglio 2020, la Corte, definitivamente pronun- ciando nella causa civile n 181/19 RG, ha così provveduto: 1) rigetta l’appello proposto da BBT SE avverso la sentenza n 1152/18 del tribunale di Trento, sez specializzata imprese pubblicata in data 24 dicembre 2018; 2) condanna BBT SE a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in complessivi 9 515 euro, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge TRGA di Bolzano – Sossai c/BBT SE – (R G 32/2020) Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2020 il Sig Sossai ha convenuto innanzi al TRGA di Bolzano la provincia Autonoma di Bolzano, in veste di parte resistente, e la BBT SE, in veste di controinteressata, chiedendo l’annullamento del decreto di occupazione del Direttore di Riparti- zione della provincia autonoma di Bolzano n 22474/2019 d d 14 avente ad oggetto: “D/6838 - Asse ferroviario Monaco-verona - Galleria di base del Brennero - Ulteriore occupazione temporanea di aree per il deposito di Hinterrigger della Galleria di base del Brennero in CC Varna - Sossai”, con cui è stato stabilito che “la società Galleria di base del Brennero BBT SE è autorizzata ad occupare in via d’urgenza i beni immobili elencati nella misura necessaria per l’esecuzione die lavori in oggetto secondo il progetto”, riguardante l’occupazione in via d’urgenza di 13 726 m2 della p f 781/3 e di 9 207 m2 della p f 783/1, entrambe in PT 21/I CC Varna Con il medesimo ricorso, il Sig Sossai ha altresì chiesto l’annullamento del presupposto decreto di stima del Direttore di Ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano n 13583/2019 dd 12 agosto 2019 con il quale l’intervento è stato dichiarato di pubblica utilità ed i relativi lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili, con annessa autorizzazione a BBT SE di occupare tempora- neamente ed in via d’urgenza i terreni di cui sopra La BBT SE si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso proposto Con ordinanza del 10 giugno 2020, il TRGA di Bolzano, ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta di differimento dell’udienza di discussione, originariamente fissata per il 10 giugno 2020, così da consentire alla parte ricorrente la proposizione di motivi aggiunti, ha disposto il rinvio della trattazione nel merito del ricorso, fissando l’udienza pubblica del 25 novembre 2020 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE 73

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