Der Brenner Basistunnel
Con sentenza n 336 del 25 novembre 2020, pubblicata in data 15 dicembre 2020, il TRGA di Bolzano ha respinto il ricorso del sig Sossai, condannando il ricorrente a rifondere a BBT le spese di lite, che ha liquidato in complessivi euro 2 500,00 oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge TRGA di Bolzano – Sossai c/BBT SE (r g 57/2020) Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2020 il Sig Sossai ha convenuto innanzi al TRGA di Bolzano la BBT SE per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del presunto grave inadempimento da parte di quest ’ultima degli accordi stipulati con il ricorrente nell’ambito del procedimento di occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione della galleria di base e, segnatamente, del cunicolo esplorativo per il tratto Aica fino al Km 16+373, compresi i cantieri di Mules e Val di Riga, nonchè per la conseguente condanna della stessa BBT SE al risar- cimento dei danni subiti In particolare, il Sig Sossai ha chiesto al TRGA di Bolzano di “accertare e dichiarare il grave inadempimento della resistente Galleria di base del Brennero BBT SE agli accordi dd 2 aprile 2008, 4 marzo 2015, 20 luglio 2015 e 15 dicembre 2015 e, per l’ef fetto, accertare e dichiarare che da detto inadempimento è derivato un danno al ricorrente in proprio e quale titolare dell’impresa agricola “Sossai Roberto” per la perdita di 7 500 mc di terreno vegetale di sua proprietà - o della diversa quantità maggiore o minore accertanda - che si quantifica ad oggi in euro 225 000 - o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - e condannare la BBT SE al risarcimento in suo favore del relativo danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.. ” Con sentenza n 332/2020, pubblicata in data 10 dicembre 2020, il TRGA di Bolzano definitiva- mente pronunciando sul ricorso, lo ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato Ha altresì condannato parte ricorrente a rifondere a BBT SE le spese di lite che ha liquidato in euro 4 000, oltre spese generali, accessori di legge e IVA, se e per quanto dovuto COMMISSIONE TRIBUTARIA 1° GRADO DI BOLZANO – BBT SE c/Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio del Catasto di Bressanone – (R G 181/2020) Con atto di contestazione ai sensi dell’art 31 R D L 13 aprile 1939, n 652, notificato in data 7 febbraio 2020, la Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 41, Libro fondiario, catasto fondiario e urbano – Uf ficio del catasto di Bressanone, ha irrogato a BBT SE una sanzione pecuniaria per l’importo di euro 5 436 dovuta alla redazione d’uf ficio degli atti di aggiornamento catastali riferiti alle seguenti unità immobiliari: Comune Catastale Varna I, Particella edificale 1017 + 1018 subalterno La predetta sanzione è stata motivata, a dire dell’amministrazione procedente, dalla circostanza secondo cui la BBT SE, sebbene asseritamente titolare del diritto di superficie su detta parti- cella edificale, non si sarebbe attivata autonomamente nel procedere al relativo accatastamento sebbene avvisata dagli uf fici competenti del catasto di Bressanone Con ricorso notificato in data 25 giugno 2020 innanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano, BBT SE ha chiesto di voler accertare e dichiarare l’illegittimità dell’avviso di accerta- mento impugnato e, per l’ef fetto, annullarlo Con rifusione di spese e onorari di causa Ad oggi, l’udienza pubblica di discussione del ricorso non è stata ancora fissata 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE 74
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