4 ALLEGATO | ANLAGE Gli amminist ra tori sono responsabili pe r la valut azione della capacità della Socie tà di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’ese rcizio, pe r l’appropria tez za dell’utiliz zo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adegua ta informa tiva in ma teria. Gli amminist ra tori utiliz zano il presupposto della continuità aziendale nella redazione d el bilancio d’esercizio [a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Socie tà o pe r l’int erruzione dell’a ttività o non abbiano alt erna tive realistiche a tali scelte. Il consiglio di sorveglianza ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informa tiva finanziaria della Socie t à. Responsabilit à della socie t à di revisione per la revisione con t abile del bilancio d’esercizio I nost ri obie t tivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurez za che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significa tivi, dovuti a frodi o a compor tamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nost ro giudizio. Per ragionevole sicurez za si intende un livello eleva to di sicurez za che tut tavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolt a in conformit à ai principi di revisione internazionali (ISA It alia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da compor t amenti o eventi non intenzionali e sono considera ti significativi qualora ci si possa ragionevolmente a tt endere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utiliz za tori prese sulla base del bilancio d’ese rcizio. Nell’ambito della revisione contabile svolt a in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA It alia), abbiamo esercit ato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo sce tticismo professionale per tut ta la durata della revisione contabile. Inolt re: x abbiamo identifica to e valutato i rischi di errori significa tivi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a compor t amenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in rispost a a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropria ti su cui basa re il nost ro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più eleva to rispe t to al rischio di non individuare un errore significativo derivante da compor t amenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forza ture del cont rollo interno; x abbiamo acquisito una comprensione del cont rollo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire p rocedure di revisione appropriat e nelle circost anze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del cont rollo interno della Società; x abbiamo valuta to l'appropria tez za dei principi contabili utiliz zati nonché la ragionevolez za delle stime contabili effe ttua te dagli amminist ra tori e della rela tiva informa tiva; x siamo giunti ad una conclusione sull'appropria tez za dell'utiliz zo da par te degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi proba tivi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incer t ez za significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorge re dubbi significativi sulla capacità della Socie tà di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incer t ez za significa tiva, siamo tenuti a richiama re l'at tenzione nella relazione di revisione sulla rela tiva informa tiva di bilancio ovvero, qualora tale informa tiva sia inadegua ta, a rifle t tere t ale circost anza nella formulazione del nost ro giudizio. Le nost re conclusioni sono basa te sugli elementi proba tivi acquisiti fino alla da ta della presente relazione. Tut tavia, eventi o circost anze successivi possono compor t are che la Socie tà cessi di operare come un’entità in funzionamento; 182
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