Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2017

71 con capogruppo Astaldi S.p.A. e mandanti le imprese Ghella S.p.A., Oberosler Cav. Pietro s.r.l., Cogeis S.p.A. e P.A.C. S.p.A. Con sentenza n. 354 depositata in data 20 dicembre 2016, il TRGA di Bolzano, pur accogliendo alcune delle eccezioni formulate da BBT SE, ha parzialmente accolto il ricorso di CMC e condannato BBT SE a pagare alla ricorrente la somma di Euro 1.192.000, a fronte della richiesta di 137.000.000 Euro da quest’ultima formulata. Con atto di appello notificato in data 8 marzo 2017 la BBT SE ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 354 del 20 dicembre 2016 del TRGA di Bolzano, chiedendone la riforma. Con appello incidentale notificato in data 22 marzo 2017 l’ATI CMC ha chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna per equivalente di BBT SE previa la declaratoria di illegittimità dell’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Astaldi. In data 22 giugno 2017 si è tenuta l’udienza pubblica in esito alla quale, dopo essere state sentite le parti, il collegio ha trattenuto la causa in decisione. Con sentenza pubblicata dopo la chiusura dell’esercizio (18 gennaio 2018) il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di BBT SE e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente in primo grado. 5) Verwaltungsgerichtshof (Corte Amministrativa Superiore) di Vienna – BBT SE / ATI Mozart H51 / ATI Pfons – Brenner / ATI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA Con ricorso per revisione depositato in data 28 dicembre 2017 (art. 133, co. 1, cifra 1 e co. 4 B-VG, legge costituzionale federale austriaca) l’ATI Mozart H51 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con cui sono stati respinti i ricorsi del 21 agosto 2017 presentati dalle ATI Mozart H51 (ASTALDI S.p.A., GHELLA S.p.A., P.A.C. S.p.A., OBEROSLER Cav. Pietro Srl) e AP218 Pfons-Brennero (STRABAG AG, SALINI IMPREGILO S.p.A.) contro l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto AP218 e la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado. È stata richiesta, inoltre, la condanna al risarcimento delle spese processuali e forfe- tarie sostenute e la convocazione di un’udienza orale. Con delibera del 24 gennaio 2018, la Corte Ammini- strativa Superiore di Vienna ha rigettato la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. 1.16.3 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE La società BBT SE rientra fra i soggetti interessati dalla normativa di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 in materia di ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300”, che in recepi- mento della Direttiva Comunitaria, ha disposto anche per l’Italia in materia di responsabilità penale autonoma delle persone giuridiche e delle organizzazioni collettive richiamate. RELAZIONE SULLA GESTIONE

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